CIVESS

Statuto

ART. 1- DENOMINAZIONE, DURATA e SUA EFFICACIA

1. È costituita, ai sensi dell’art. 32 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Organizzazione di Volontariato denominata CORPO ITALIANO VOLONTARI EMERGENZE SOCCORSO E SOLIDARIETÀ, in breve CIVESS-ODV, da ora in avanti denominata “Associazione”.

1. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “CORPO ITALIANO VOLONTARI EMERGENZE SOCCORSO E SOLIDARIETÀ- ODV”, in breve “CIVESS- ODV” ed integrerà la propria denominazione con l’acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Pianezza (TO), in Via Alessandro Antonelli nr.22 – cap. 10044. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Pianezza (TO) e nell’area metropolitana della Città di Torino non comporta alcuna modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e provincia ed intende operare anche a livello nazionale ed internazionale.

3. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

 4. L’ Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto, con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i. dal decreto 3 agosto 2018, nr. 105, nonché del Dlgs nr. 1/2018 e di tutte le altre leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente statuto.

5. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa. E’ interpretato secondo le regole dei contratti ed i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

8. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il Consiglio Direttivo può apportare modifiche al regolamento di esecuzione con delibera a maggioranza dei suoi voti.

7. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 1 BIS – CONTRASSEGNO /SIMBOLO

Il contrassegno dell’Associazione e’ allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante all’atto. Esso e’ composto da una stella ad otto punte argentata con inscritta al suo interno il triangolo, simbolo ufficiale della protezione civile, il tutto in campo azzurro con tricolore della bandiera italiana in diagonale. Il tutto racchiuso da un tondo recante la denominazione dell’Associazione cosi’ come ivi succitato e con la bandiera della Regione territoriale in cui è collocata (Piemonte) in basso al centro di detto tondo.

ART.2 – SCOPI E FINALITÀ

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale fonda la propria attività istituzionale ed associativa nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi costituzionali di democrazia e di uguaglianza dei diritti.

1. L’ Associazione opera sia in contesti di emergenza umanitaria, sia in contesti di povertà radicalizzata e/o di disagio sociale, coniugando sia la propria vocazione all’attività di soccorso in fase di emergenza che all’attività di solidarietà in situazioni di disagio sociale nell’ottica dell’assistenza, prevenzione del disagio, promozione del benessere sociale e servizio al prossimo.

2. L’Associazione persegue la propria attività senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall’art.3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

 interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

–  prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

–  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni;

–  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi dell’art. 281/1991;

–  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

–  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

–  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

–  cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

–  servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;

–  alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

–  organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

–  beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

–  promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

–  protezione civile in tutte le sue molteplici espressioni, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di perseguire le finalità di:

a)  soccorso nelle emergenze (naturali e/o sociali) attraverso non solo il sostegno ed il supporto umanitario, ma anche attraverso l’attività di protezione civile così come è previsto dalle normative vigenti;

b)  solidarietà sia in contesti di forte disagio sociale che in situazioni di fragilità: sia attraverso azioni di assistenza in grado di dare risposta immediata ai bisogni, sia attraverso progetti sociali finalizzati ad accompagnare le persone fragili alla conquista o riconquista della propria autonomia sociale ed economica. L’Associazione vuole donare particolare attenzione a chi è colpito dalla sofferenza, ai malati, alle persone disabili, alle famiglie che vivono accanto a chi soffre, a tutte quelle persone fragili o con rete sociale debole o assente. Nello specifico si prefigge di assistere e sostenere le persone fragili e i nuclei familiari in difficoltà, per evitare la cronicizzazione del disagio e l’isolamento sociale attraverso non solo l’assistenza nel bisogno immediato, ma prevedendo anche tutte quelle azioni di reinserimento sociale (riqualificazione professionale, percorsi educativi, sistemazione abitativa, trasporto, etc) in grado di rendere la persona e/o il nucleo familiare autonomo da un punto di vista economico e sociale;

c) collaborazione e partenariato con gli Enti Locali, con gli Enti Ecclesiastici, con organizzazioni e con le altre associazioni affini che perseguono gli stessi scopi morali e senza scopo di lucro, nelle iniziative e nelle attività rivolte al contrasto del disagio e alla promozione del benessere sociale, economico, ambientale e culturale del territorio;

d)  organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, perfomance, stage, mostre, concerti, corsi di istruzione, qualificazione/riqualificazione, attività sportive di aggregazione, attività sportive di contrasto al disagio e per la valorizzazione dell’integrazione sociale;

e)  prevenzione del disagio e promozione dell’agio sociale, attraverso un ampio ventaglio di azioni che spaziano dal campo educativo e dello sport, alla riqualificazione dello spazio verde urbano, del patrimonio culturale, alla riqualificazione professionale, all’inserimento nel mondo del lavoro;

f)  promozione della partecipazione sociale del territorio ponendo particolare attenzione alla riqualificazione e gestione degli spazi siano essi abitativi che paesaggistici, nell’ottica della loro valorizzazione, del contrasto al degrado e della fruizione della collettività; sensibilizzazione della popolazione al legame con il territorio e le istituzioni, anche attraverso la gestione di piccoli musei della memoria collettiva, in un’ottica di una sempre maggiore consapevolezza del senso civico e della partecipazione sociale;

g)  affiancamento di Enti, Istituzioni e Associazioni, ed altre Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione, valorizzando il lavoro di rete con le altre presenti sul territorio, attraverso la conoscenza, lo scambio reciproco di esperienze e la collaborazione concreta;

h)  promozione della cultura del volontariato e della solidarietà attraverso l’organizzazione di eventi che promuovano la partecipazione sociale e l’attività di volontariato come imprescindibile risorsa del territorio. Nello specifico attraverso anche l’organizzazione di eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

i)  attivazione di percorsi di ricerca sociale per trovare soluzioni innovative, economiche, efficienti ed efficaci di contrasto al disagio;

j) cooperazione internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi emergenziali di qualsiasi natura; sostegno ai progetti dei paesi in via di sviluppo per migliorarne le qualità della vita e/o promuovere azioni di soccorso rivolto a tutti i paesi che vivono calamità naturali e/o situazioni di guerra e di estrema povertà;

ART.3 – ATTIVITÀ

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a)  attività umanitarie e filantropiche

b)  attività di protezione civile e affini

c) sostenibilità

ART. 4 – ATTIVITA’ UMANITARIE E FILANTROPICHE

–  servizio unità di strada: servizio di assistenza con beni di prima necessità (cibo, vestiario, coperte) ai senza fissa dimora;

–  recupero beni di prima necessità attraverso attivazione di carrelli solidali; raccolta di indumenti nuovi o usati in buono stato; recupero eccedenze alimentari, come previsto dalla normativa vigente, per soddisfare il fabbisogno dei nuclei familiari in difficoltà economica;

–  messa a disposizione dei propri volontari ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono senza fini di lucro attività rivolte alle persone fragili; messa a disposizione dei propri volontari ad Enti Pubblici per assistenza e soccorso alle persone in difficoltà; per campagne di sensibilizzazione e prevenzione nelle tematiche di interesse dell’Associazione (patrimonio culturale, ambiente, emergenze, soccorso e solidarietà);

–  attivazione di percorsi di recupero scolastico rivolte ai bambini e agli adolescenti che provengono da famiglie che vivono difficoltà economiche o in situazione di disagio sociale;

–  attività sportive dilettantistiche, come corsi e stage di ginnastica rivolti alle fasce deboli (anziani e/o minori con difficoltà economiche e/o criticità sociali);

–  corsi e stage di autodifesa solidale, somministrati sempre da appositi istruttori qualificati federali, rivolti agli operatori volontari del terzo settore maggiormente esposti, siano essi dipendenti di enti pubblici o volontari di associazioni senza scopo di lucro, nonché tutti soggetti appartenenti “alle fasce deboli”;

–  corsi di formazione sulle tematiche oggetto delle attività associative rivolti ai soci volontari;

–  corsi di formazione sulla gestione dell’emergenza e sul primo soccorso offerti ai volontari di associazioni terze senza scopo di lucro;

–  attività di volontariato socio-sanitario, attraverso un servizio gratuito di prossimità in ospedali, case di riposo e a domicilio anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato e di intesa con i servizi socio-sanitari di ASL ed Enti Locali;

–  servizio di trasporto sociale (ovvero accompagnamento di persone con limitazioni motorie, siano essi anziani e/o disabili) e in circostanze puntuali di servizi al cittadino (quale consegna spesa e /o farmaci, disbrigo pratiche burocratiche, aiuto nelle varie incombenze quotidiane);

–  attività di recupero e gestione di spazi abitativi per l’accoglienza di persone in temporanea difficoltà socio-economica, non in grado di reperire autonomamente soluzioni abitative, privi di sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile. La risposta al fabbisogno abitativo viene affiancata da un progetto sociale (corsi di qualificazione e/o riqualificazione professionale; tutte le attività necessarie all’inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro) al fine di aiutare l’ospite al superamento della situazione di emergenza socio-abitativa ed accompagnarlo alla conquista o riconquista della propria autonomia sociale ed economica;

–  attività di recupero e promozione del verde pubblico; attività di sensibilizzazione ambientale attraverso eventi, seminari, incontri nelle scuole;

–  attività di collaborazione e sostegno con gli Enti del Territorio per la salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico (messa a disposizione dei volontari per apertura musei, impiego nelle manifestazioni di interesse culturale, recupero e/o gestione di piccoli musei della memoria legati al territorio);

–  istituzioni di centri estivi e/o invernali con finalità ricreative e del tempo libero rivolte a bambini ed adolescenti;

–  attività di pet therapy;

– attività di ricerca sociale e divulgazione di contenuti attraverso saggi, articoli, periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Associazione;

ART. 5- ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E AFFINI

–  i volontari in possesso dei requisiti richiesti possono anche aderire al Nucleo Sanitario di Protezione Civile (NSPC) parte integrante della Colonna Mobile Piemonte per le Maxi Emergenze, o per le attività di logistica e di assistenza sanitaria nei grandi eventi;

–  progettare ed attuare protocolli d’intervento standardizzati e percorsi di formazione specifica uniformata per il per il personale impiegato nelle attività di Protezione Civile e Soccorso;

–  prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati e dei mezzi disponibili, nell’ambito della Protezione civile – in accordo con i sistemi internazionali, nazionali, regionali e locali – volto alla prevenzione dei rischi, al soccorso alle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile , diretta al contrasto ed al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi definiti di tipo a), b) o c) dell’art. 7 del Dgls nr. 1/2018; in particolare:

I. nelle attività ordinarie di ricerca e soccorso;

II. nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si verifichi la necessità;

III. nella fase di ripristino delle condizioni di normalità post evento;

IV. nelle attività di ausilio e supporto alle autorità competenti;

V. nella salvaguardia, valorizzazione e recupero del territorio e del suo patrimonio artistico, ambientale paesaggistico e culturale colpito da fenomeni/eventi dannosi;

VI. nell’utilizzo di velivoli leggeri (droni) in scenari consentiti e richiesti per ricognizioni con droni effettuati da personale tecnico qualificato brevettato SAPR- OPERAZIONI CRITICHE CRO: attività di aereofotogrammetria, riprese video, controllo del territorio; rilievi mappatura, ispezioni cabine primarie per la distribuzione energia elettrica, antenne per telefonia mobile, ponti stradali/ferroviari;

VII. nel supportare Enti pubblici, Istituzioni e realtà private per l’assistenza e la tutela del territorio, delle persone e dei beni;

VIII. nell’attività di soccorso subacqueo: ricerca, controllo e orientamento in mare;

IX. nell’attività con impiego di cani da soccorso;
X. nel partecipare attivamente ai tavoli di confronto istituzionali e non, anche con gli organismi normatori, al fine di rappresentare le istanze degli operatori e portare a beneficio dell’intera collettività le esperienze di settore.

ART. 6 – SOSTENIBILITÀ

–  partecipa con contributi di carattere socio- assistenziale, di soccorso umanitario, culturale e di reinserimento, alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

–  organizzazione di raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. L’Associazione potrà, altresì, creare e gestire eventi per la raccolta fondi da destinare in beneficenza a favore di associazioni di volontariato terze e di Enti Pubblici e/o privati impegnati in progetti di alto valore per la collettività;

–  attività che si avvalgono di collaboratori esterni purchè siano professionisti specializzati e necessari a seconda delle necessità delle attività dell’Associazione;

–  partecipazione a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’Associazione stessa;

–  attività volte a stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati e pubblici;

–  gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia e all’estero; potrà inoltre compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

–  porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

–  attivazione di ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono anche se non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

–  l’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività;

– l’Associazione potrà, altresì, partecipare a bandi pubblici e privati finalizzati al perseguimento dei propri fini solidaristici e filantropici in collaborazione e partenariato con altri Enti pubblici e del terzo settore.

TITOLO II
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART.7– NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati;

  2. l’Associazione non prevede alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

ART.8 – ASSOCIATI

  1. All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto e al regolamento esecutivo.

  2. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

  3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato, sulla base di quanto disposto dall’art. 32, c.2, del Codice del Terzo Settore. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

  4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

  5. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l’Associazione si propone.

ART.9 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare in toto alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo o la persona da esso incaricata, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall’Assemblea.

ART.10 – CAUSE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di socio si perde:

1. per decesso

2. per recesso

3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale dell’anno associativo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

4. per esclusione:

a) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

a) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) per aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

c) per comportamento sleale e scorretto di una certa gravita’ nei confronti di altri soci, non compatibile con i principi dello Statuto.

 

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART.11- I SOCI

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Fondatori

a) Volontari

b) Onorari

−  soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;

−  soci volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;

−  soci onorari: sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposte del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Art.12 – DIRITTI E DOVERE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

a)  essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

b)  esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

a)  rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b)  versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

TITOLO III
NORME SUL VOLONTARIATO

Art.13 – DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. I volontari condividono le finalità dell’Associazione e per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.14 – DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART.15- ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART.16- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
a) l’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);

 

b)  l’Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

c)  l’Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART.17 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:

COMPOSIZIONE, MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

a) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dai Vicepresidenti o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.18 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZA E QUORUM

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

a)  approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b)  approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c)  determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

d)  eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

e)  eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

f)  decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

g)  deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

h)  deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART.19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZA E QUORUM

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

a) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Art.20 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE E VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

ART.21 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICO

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.22 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche per email, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

ART.23 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

a)  redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea;

b)  redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente (ovvero due Vice- Presidenti, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno al fine di svolgere al meglio la propria attività), il Segretario dell’Associazione e il Tesoriere;

d)  decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

e)  redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

f)  decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

g)  deliberare la convocazione dell’Assemblea;

h)  decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

i)ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

j) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

k) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) predisporre ed approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano in carica, ed in assenza di entrambi dal membro del consiglio più anziano di età.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Supervisiona e cura l’organizzazione di tutti gli eventi sociali organizzati dall’Associazione.

5. Il Tesoriere si occupa di curare la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo, accompagnandolo da apposita relazione.

6. Il Consiglio Direttivo di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente (nel caso siano stati eletti due Vice-Presidenti, quello più anziano tra i due) lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.24 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

a)  revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

b)  sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

c)  perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Dopo essere stati confermati dall’Assemblea rimangono in carica fino scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere all’elezione dei consiglieri necessari ad integrare quelli mancanti. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio Direttivo in carica continua a svolgere l’attività di ordinaria amministrazione.

ART.25 – IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

a)  curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b)  adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici)

giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

c)  convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente (qualora fossero stati eletti due Vice-Presidenti spetterà al Vice-Presidente più anziano in età). In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART.26 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. La carica di Presidente si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
a) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

b) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente (qualora fossero stati eletti due Vice-Presidenti spetterà al Vice-Presidente più anziano in età) o in assenza di entrambe i Vice-Presidenti, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.

ART.27 – L’ORGANO DI CONTROLLO

1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2.

2. È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

a)  vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

b)  esercitare il controllo contabile;

c)  esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

d)  attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

e)  partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

4. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.28 – L’ORGANO DI REVISIONE

1. Il Revisore Unico dei conti, qualora nominato, è eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Revisore Unico dei Conti deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. Il Revisore Unico dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

2. Il Revisore Unico dei conti ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

3. Il Revisore Unico dei conti controlla l’amministrazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART.29 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V
I LIBRI SOCIALI

ART.30 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture: a) il libro degli associati;

a)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

b)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c)  il Registro dei Volontari.

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI
NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART.31 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.32 – RISORSE ECONOMICHE

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli associati;

a)  contributi pubblici e privati;

b)  donazioni e lasciti testamentari;

c)  rendite patrimoniali;

d)  attività di raccolta fondi;

e)  partecipazioni a bandi;

f)  rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g)  proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h)  ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

i)  Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede operativa dell’Organizzazione.

ART.33 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. E’ redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

5. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall’art.14 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART.34– SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

ART.36- NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di legge.

ALLEGATO “A “ allo Statuto CIVESS art. 1bis